Proposta di legge “antirave”

XV LEGISLATURA

 

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1729


 


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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ADENTI

Introduzione dell'articolo 18-bis del testo unico
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di
manifestazioni musicali aperte al pubblico organizzate da privati

Presentata il 28 settembre 2006

      

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Onorevoli Colleghi! – L'espressione musicale ha un indubbio valore
educativo e sociale. Come tutte le forme dell'espressione fonda il suo
valore educativo nel consentire, specie alle giovani generazioni, di
prendere coscienza di sé e di manifestarsi agli altri, ma, allo stesso
tempo, per la sua natura non esclusivamente individuale, ma
comunitaria, esercita una importantissima funzione di aggregazione
sociale. Produrre musica, esibirsi dal vivo, partecipare ai concerti è
un'occasione – in particolare per i giovani – di esprimersi, di
comunicare con la società in cui vivono, ma anche di stabilire
relazioni, di accrescere le proprie conoscenze, di confrontarsi e di
educarsi alla vita e alla responsabilità della vita in gruppo. Per
questo lo Stato, attraverso gli strumenti che gli sono propri, deve
sostenere e incentivare queste forme di espressione e di aggregazione.
E tuttavia non si può omettere di considerare che ci si trova di fronte
a delle vere e proprie degenerazioni di tale fenomeno. Sempre più
spesso, infatti, si apprende dalla stampa nazionale e internazionale
dello svolgimento dei cosiddetti «rave party», ovvero di
manifestazioni spesso illegali che, per le loro caratteristiche,
possono mettere in pericolo la sicurezza di quanti vi partecipano e di
quanti vivono nel territorio ove questi ultimi si svolgono.

      I «rave party» sono
manifestazioni spesso illegali organizzate in aree industriali
abbandonate o in spazi all'aperto; hanno durata di una sola notte o
anche di alcuni giorni e sono caratterizzati dalla presenza di più «sound
system
»,
ovvero di diffusori sonori installati su camion. Il nome inglese con
cui vengono chiamate queste manifestazioni significa letteralmente
«delirio» e, in senso più ampio, rappresenta l'idea di fondo che
caratterizza i «rave party», ovvero il desiderio di

 


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evadere rispetto alle regole e alle convenzioni sociali, nella ricerca
di una libertà totale che si esprime attraverso il ballo e il consumo
di droga. Anche recenti avvenimenti della cronaca hanno posto in
evidenza come in tali manifestazioni siano sempre più diffusi atti
illegali, quali danneggiamenti, violenze, uso di sostanze stupefacenti,
eccetera. Non da ultimo queste manifestazioni hanno fatto registrare
numerose problematiche in merito alla tutela ambientale – essendo causa
spesso di danneggiamenti ai territori in cui si svolgono – e all'igiene
pubblica.

      Se è importante che lo Stato
riconosca e sostenga la libera possibilità di espressione, di chiunque
e in particolare dei giovani, tuttavia è indispensabile che esso stesso
combatta ogni forma di illegalità che possa intervenire in simili
occasioni e, al medesimo tempo, tuteli l'ambiente e le condizioni di
igiene pubblica. La libera espressione di chiunque non può coincidere
con il danneggiamento di se stessi e degli altri, con la negazione dei
diritti di alcuno, con qualsiasi forma di violenza o danneggiamento
personale o alla proprietà, pubblica e privata.

      Lo Stato deve, perciò,
disincentivare ogni manifestazione che tenda a proporre un modello di
libertà relativistico, riferito esclusivamente all'individuo singolo,
per cui vengono meno le principali regole di rispetto e di convivenza
sociale. Lo Stato deve altresì disincentivare un modello di libertà
fondato sul cosiddetto «sballo», sull'eccesso, favorendo invece una
libera espressione di se stessi nel rispetto della comunità in cui si
vive.

      Per questo, la presente proposta di
legge introduce l'articolo 18-bis
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto n. 773 del 1931, che, facendo riferimento a un provvedimento
preso dallo Stato francese su questo stesso fenomeno, intende vietare
le manifestazioni musicali in luoghi pubblici e all'aperto che non
hanno una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente a
livello locale per la garanzia dell'ordine e della sicurezza pubblica.

      Il medesimo articolo, infatti,
stabilisce per tali manifestazioni una preventiva autorizzazione del
questore, richiesta dal responsabile dell'organizzazione che è tenuto
anche a fornire informazioni circa l'evento, le misure e i mezzi che si
intendono adottare al fine di garantire l'ordine e la sicurezza
pubblici. Si prevede inoltre la facoltà del questore di individuare, di
comune accordo con il promotore, i mezzi opportuni per garantire
l'ordine e la sicurezza pubblici qualora quelli previsti siano
insufficienti, di proporre lo svolgimento della manifestazione in altro
luogo e di proibire la manifestazione qualora le misure adottate non
siano sufficienti. Nello stesso articolo sono altresì previste le pene
(arresto fino a sei mesi e ammende) per quanti operano senza
autorizzazione del questore o nonostante il suo divieto.

 


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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 18 del testo
unico leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 18-bis.1.
Il responsabile dell'organizzazione di manifestazioni musicali aperte
al pubblico organizzate da privati cittadini in luoghi non predisposti
per il pubblico spettacolo è tenuto alla presentazione di una specifica
richiesta al questore. Tale richiesta deve contenere la dichiarazione
della data e del luogo ove si intende tenere la manifestazione, della
durata della stessa, l'indicazione della previsione del numero dei
partecipanti e dei mezzi destinati a garantire l'ordine pubblico, la
sicurezza e l'incolumità dei partecipanti, di quanti prestano la loro
opera lavorativa nello svolgimento della manifestazione, nonché la
dichiarazione di rispetto e conformità alla legislazione vigente in
materia di inquinamento acustico. Devono altresì essere dichiarati i
mezzi adottati al fine di garantire l'igiene pubblica e il rispetto
ambientale del territorio in cui avviene la manifestazione. Alla
dichiarazione deve essere allegata anche l'autorizzazione a occupare il
terreno da parte del proprietario, qualora il terreno sia di proprietà
privata.

      2. È facoltà del
questore, qualora i mezzi indicati nella dichiarazione di cui al comma
1 siano ritenuti insufficienti per il corretto svolgimento della
manifestazione, convocare il responsabile dell'organizzazione al fine
di individuare le misure adatte a garantire l'ordine pubblico, la
sicurezza, l'igiene pubblica, il rispetto ambientale e il rispetto
delle leggi vigenti. È altresì facoltà del questore, di comune accordo
con il responsabile dell'organizzazione, individuare un altro luogo più

 


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adatto per lo svolgimento della manifestazione. Il questore può imporre
all'organizzatore l'adozione di tutte le misure necessarie al corretto
svolgimento della manifestazione e, in particolare, la previsione di un
servizio d'ordine e di una struttura medica di primo soccorso. Il
questore può vietare lo svolgimento della manifestazione qualora le
misure adottate siano insufficienti.

      3. In caso di mancata
presentazione della richiesta di cui al comma 1 o di svolgimento della
manifestazione nonostante il divieto del questore, i responsabili
dell'organizzazione sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con
l'ammenda da 100.000 euro a 200.000 euro e i partecipanti alla
manifestazione sono puniti con l'ammenda da 50.000 euro a 100.000 euro.
Le Forze di polizia possono provvedere altresì al sequestro del
materiale utilizzato per lo svolgimento manifestazione per un periodo
fino a sei mesi».

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