Vendere semi di cannabis non è reato

Tribunale di Benevento: vendere semi di cannabis non costituisce istigazione alla coltivazione

Da Antiproibizionisti.it, – 30 gennaio 2008

Confermato il buon diritto
dei commercianti di vendere semi ad uso collezionistico, non potendosi
ravvisare a carico dei venditori alcun profilo di responsabilità penale
una volta che la merce sia uscita dalla loro sfera di disponibilità. Da
Antiproibizionisti.it.

Il Giudice monocratico presso
il Tribunale di Benevento, dr. Rosario Baglioni, ha assolto per non
avere commesso il fatto Davide Carbonaro, titolare della HEAD SHOP di
Roma, dall’accusa di concorso morale, tramite istigazione, nella
coltivazione di più piante di cannabis effettuata da quattro minorenni
beneventani giudicati separatamente.

A Carbonaro – difeso
dall’ Avv. Carlo Alberto Zaina di Rimini (consulente legale di
Antiproibizionisti.it) – veniva imputata la circostanza di avere
venduto via Internet due confezioni di semi di cannabis, e con tale
condotta di avere, pertanto, spinto ed istigato gli acquirenti
minorenni, a coltivare la cannabis, tramite la semina dei prodotti
comprati in due piccoli vasi che avevano germogliato producendo due
piantine.

Pur in attesa di conoscere le motivazioni
dell’importante sentenza, che saranno pubblicate tra 30 giorni, si può
ragionevolmente ritenere che il Tribunale abbia accolto la tesi per cui
la vendita dei semi è lecita, atteso che gli stessi sono stati esclusi
dal novero delle sostanze stupefacenti penalmente rilevanti, dalla
Convenzione di New York del 1961, nonchè dalle leggi di ratifica della
stessa datate 1974 e 1992.

Altro profilo di specifica
importanza sollevato dalla difesa è stato quello di porre l’accento sul
recente mutamento giurisprudenziale, in senso favorevole, che ha
ritenuto non punibile la coltivazione domestica finalizzata all’uso
personale, sul presupposto di una differenza sostanziale di tale
comportamento rispetto alla coltivazione agraria, che presuppone una
organizzazione tutt’altro che rudimentale.

Con questa
sentenza viene confermato il buon diritto dei commercianti di vendere
semi ad uso collezionistico, non potendosi ravvisare a carico dei
venditori alcun profilo di responsabilità penale una volta che la merce
sia uscita dalla loro sfera di disponibilità, nell’ipotesi in cui
l’acquirente faccia un uso diverso (e illecito) di quanto acquistato.

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